Sez. 2, Sentenza n. 21953 del 25/09/2013 (Rv. 628912 - 01)
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO | Assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico - Facoltà dei frontisti di aprire accessi diretti dai loro fondi - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
SERVITÙ - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO
L'assoggettamento di una strada privata a servitù di uso pubblico, in relazione all'interesse della collettività di goderne quale collegamento tra due vie pubbliche, non comporta la facoltà dei proprietari frontisti di aprirvi accessi diretti dai loro fondi, implicando ciò un'utilizzazione di essa più intensa e diversa, non riconducibile al contenuto della stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 825
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)