Sez. 2, Sentenza n. 3892 del 29/06/1985 (Rv. 441469 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - PRELIMINARE DI VENDITA DI UN TERRENO STIPULATO CON RIFERIMENTO ALLA SUA DESTINAZIONE AGRICOLA - IGNORANZA DI UNO DEI CONTRAENTI CIRCA LA SUA INCLUSIONE FRA I FONDI EDIFICABILI IN FORZA DI STRUMENTO URBANISTICO GIÀ DELIBERATO MA NON ANCORA APPROVATO - ERRORE SU UNA QUALITÀ DEL BENE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE - PRELIMINARE DI VENDITA DI UN TERRENO STIPULATO CON RIFERIMENTO ALLA SUA DESTINAZIONE AGRICOLA - IGNORANZA DI UNO DEI CONTRAENTI CIRCA LA SUA INCLUSIONE FRA I FONDI EDIFICABILI IN FORZA DI STRUMENTO URBANISTICO GIÀ DELIBERATO MA NON ANCORA APPROVATO - ERRORE SU UNA QUALITÀ DEL BENE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora il preliminare di vendita di un terreno venga stipulato con riferimento alla sua destinazione agricola, e con ignoranza, da parte di uno o dell'altro dei contraenti, della sua inclusione fra i fondi edificabili, in forza di strumento urbanistico già deliberato dai competenti organi comunali ma non ancora approvato, la suddetta ignoranza può costituire ragione di annullamento del contratto, sotto il profilo dell'errore su una qualità del bene (art. 1429 n. 2 cod. civ.), e nel concorso del requisito della riconoscibilità dall'altro contraente, qualora risulti, alla stregua di apprezzamento demandato al giudice del merito, la idoneità della suddetta inclusione in uno strumento urbanistico non ancora definitivo ad incidere sulle caratteristiche, e quindi sul valore del terreno (tenendo conto, in particolare, della applicabilità delle cosiddette misure di salvaguardia e della esclusione della prelazione agraria anche prima dell'approvazione dello strumento stesso).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)