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Sez. U, Sentenza n. 4150 del 11/04/1995 (Rv. 491739 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI) | Istituti tecnici industriali - Onere della Provincia per le spese ex art. 144, lett. E, n. 1 del T.U. n. 383 del 1934 - Portata - Riferimento alla nozione specifica di "istituto tecnico" ex artt. 1 n. 5 e 9 legge n. 889 del 1931 - Sussistenza - Riferimento alla nozione generica comprensiva delle scuole ed istituti di istruzione tecnica - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491739-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE TECNICA - ISTITUTI TECNICI (COMMERCIALI, NAUTICI, MINERARI E PER GEOMETRI)

Gli istituti tecnici industriali rientrano tra gli "istituti tecnici" per i quali la Provincia è obbligata, a norma dell'art. 144, lett. E, n. 1, del T.U. legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934) a sostenere le spese, non solo per la disponibilità e l'attrezzatura dei locali (come disposto, invece, per gli "istituti di istruzione tecnica" dalla lett. E, n. 3, art. cit.), ma anche quella per personale di segreteria, assistenti, macchinisti, personale di servizio, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio, dovendosi ritenere che il citato testo unico, nell'individuare i destinatari degli obblighi finanziari dell'ente territoriale, abbia fatto riferimento alla nozione specifica di "istituto tecnico", desumibile dall'art.1, n. 5 e dall'art. 9 della legge n. 889 del 1931 sul riordinamento della istruzione media tecnica, e non a quella generica, comprensiva delle "scuole ed istituti d'istruzione tecnica", di cui all'art. 1, primo comma, numeri da 2/A e 5/a, e secondo comma, della predetta legge, né ai criteri classificatori della struttura dell'istruzione tecnica risultanti dalla cosiddetta "riforma Gentile" di cui al R.D. n. 1054 del 1923, da ritenersi abrogati per incompatibilità con le disposizioni della citata legge n. 889 del 1931.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1923 num. 1054, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 1, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 9, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)