Sez. U, Sentenza n. 5975 del 22/06/1994 (Rv. 487151 - 01)
Provincia - Funzioni - Istruzione pubblica | Istituti tecnici femminili statali - Funzione - Disciplina degli istituti tecnici industriali - Applicabilità - Conseguenze - Spese gestionali poste a carico della Provincia - Controversie in ordine alla loro identificazione - Devoluzione all'A.G.O. - Art. 144 lett. e) n. 1 del T.U. legge comunale e provinciale del 1934 - Operatività - Disposto ex n. 3 della stessa lett. e) - Esclusione.
Provincia - Funzioni - Istruzione pubblica
Gli istituti tecnici femminili statali - aventi lo scopo di preparare all'esercizio delle attività tecniche più proprie della donna - sono regolati dalle norme relative agli istituti tecnici industriali, giusta la previsione dell'art. 8 della legge 8 luglio 1956, n. 782, con la conseguenza che, per quanto concerne le spese gestionali poste a carico della Provincia - e previste specificamente dalla legge, sicché la controversia in ordine alla loro identificazione, implicando cognizione su diritti soggettivi ed assenza di discrezionalità di quest'ente, è devoluta alla giurisdizione ordinaria, senza che possa in contrario rilevare una determinazione difforme da quella legale, adottata dall'ente stesso con i provvedimenti relativi alla costituzione dell'istituto -, trova applicazione il disposto dell'art. 144, lettera e), n. 1 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934 (che impone alla Provincia gli oneri concernenti il personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e varie spese di ufficio) e non già quello di cui al n. 3 della stessa lettera e) che (nel limitare gli oneri provinciali alla somministrazione e manutenzione dei locali, alla illuminazione, al riscaldamento ed alla provvista di acqua) si riferisce ad istituti tecnici di diversa specie e precisamente a quelli di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge n. 889 del 1931.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST., Legge 08/07/1956 num. 782 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)