Sez. 1, Sentenza n. 11015 del 06/11/1993 (Rv. 484218 - 01)
Provincia - Funzioni - Istruzione pubblica | Istituti tecnici industriali - Spese per la disponibilità e l'attrezzatura dei locali per il personale non docente, per il materiale didattico e scientifico e varie d'ufficio - Assunzione da parte della provincia - Obbligo - Sussistenza.
Provincia - Funzioni - Istruzione pubblica
Gli istituti tecnici industriali (nella specie, istituto tecnico industriale di Stato per chimici industriali) rientrano tra gli "istituti tecnici" per il quali la Provincia è obbligata, a norma dell'art. 144, lett. E, n. 1, del T.U. legge comunale e provinciale (R.D. n. 383 del 1934) a sostenere le spese, non solo per la disponibilità e l'attrezzatura dei locali (come disposto, invece, per gli "istituti d'istruzione tecnica" dalla lett. E, n. 3, art. cit.), ma anche quelle per personale di segreteria, assistenti, macchinisti, personale di servizio, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio, dovendosi ritenere che il citato testo unico, nell'individuare i destinatari degli obblighi finanziari dell'ente territoriale, abbia fatto riferimento alla nozione specifica di "istituto tecnico", desumibile dall'art. 1, n. 5 e dall'art. 9 della legge n. 889 del 1931 sul riordinamento della istruzione media tecnica, e non a quella generica, comprensiva delle "scuole ed istituti d'istruzione tecnica", di cui all'art. 1, primo comma, numeri da 2/A a 5/A. e secondo comma, della predetta legge, né ai criteri classificatori della struttura dell'istruzione tecnica risultanti dalla cosiddetta "riforma Gentile" di cui al R.D. n. 1054 del 1923, da ritenersi abrogati per incompatibilità con le disposizioni della citata legge n. 889 del 1931.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 06/05/1923 num. 1054, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 1, Legge 15/06/1931 num. 889 art. 9, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)