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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 246 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-13, depositata il 1989-04-28
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:246
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15526

  • Riscossione delle imposte
  • Imposte sul reddito
  • Addebiti di omesso o ritardato versamento di imposte dirette o violazione dei relativi obblighi contestati al rappresentato
  • Notifica anche al rappresentante del contribuente, responsabile con questi in solido
  • Mancata previsione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata. - S. nn. 348/1987, 184/1989; O. nn. 591/1988, 48/1988.

Norme impugnate

  • art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri sul ricorso proposto da Favari Emilio nella qualità di ex amministratore della s.r.l. SIPLA contro l'Ufficio delle imposte dirette di Albano, iscritta al n. 21 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Saja;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento iniziato da Favari Emilio, ex amministratore della SIPLA s.r.l. avverso avviso di mora notificatogli nella veste di obbligato solidale ai sensi dell'art. 98 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Commissione tributaria di primo grado di Velletri con ordinanza del 13 aprile 1988 (reg. ord. n. 21 del 1989) sollevava questione di legittimità costituzionale del citato art. 98; che la Commissione dubitava del contrasto fra detta norma e gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui essa non prevedeva che fossero notificati anche al rappresentante del contribuente gli addebiti di omesso o ritardato versamento di imposte dirette, o comunque di violazione dei relativi obblighi, contestati al rappresentato, pur prevedendo la responsabilità solidale di entrambi per il pagamento delle soprattasse e delle pene pecuniarie; che tale assenza di contestazione rendeva impossibile la difesa del rappresentante tanto più quando, durante la decorrenza dei termini necessari ad esperire i relativi ricorsi, vi fosse stato un avvicendamento nella rappresentanza oppure, come nella specie, il rappresentato fosse stato dichiarato fallito e gli atti fossero stati notificati al curatore; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata con sent. n. 348 del 1987 e manifestamente infondata con ordd. nn. 591 e 48 del 1988; che, la Corte ha ivi osservato, quanto al diritto di difesa, come sia dovuta al rappresentante la notifica degli atti, in modo che egli sia posto in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio tributario, mentre, in caso diverso, la sentenza sfavorevole nei confronti del debitore principale non fa stato nei confronti del condebitore solidale (v. anche sent. n. 184 del 1989); che, quanto all'art. 3 della Costituzione, rientra nelle attribuzioni del legislatore ordinario disciplinare i rapporti concernenti la solidarietà tributaria, sempre che non siano superati limiti di ragionevolezza (ciò che nella specie non ricorre per la stretta relazione della posizione dell'amministratore con quella della società rappresentata); che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Velletri, già dichiarata non fondata con sent. n. 348 del 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989. Il Presidente e redattore: SAJA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze