diritto.io

Sez. 6, Ordinanza n. 18992 del 30/03/2006 Cc. (dep. 26/05/2006) Rv. 234690 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE | Inammissibilità del ricorso per cassazione per sospensione del difensore dall'albo dei cassazionisti - Restituzione nel termine - Impedimento per caso fortuito o forza maggiore - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234690-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - CASO FORTUITO O FORZA MAGGIORE

In tema di restituzione nel termine per impugnare, qualora sia dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, perché il difensore risultava sospeso dall'albo speciale degli avvocati cassazionisti, non è consentito all'imputato far ricorso alla procedura ex art. 175 cod. proc. pen. per ottenere la restituzione nel termine per proporre una nuova impugnazione, anche quando il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)