Sez. 1, Ordinanza n. 21222 del 25/05/2006 Cc. (dep. 20/06/2006) Rv. 233865 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Caso fortuito - Forza maggiore - Trasferimento del difensore di fiducia del contumace nell'albo speciale quale difensore dell'INPS - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore la sospensione o la cancellazione del difensore dall'albo professionale, anche nel caso in cui risulti che il professionista abbia omesso di informare della circostanza il suo assistito. Incombe, infatti, su quest'ultimo, comunque, l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferitogli. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di restituzione nel termine avanzata dall'imputato contumace il cui difensore di fiducia era stato nelle more trasferito nell'albo speciale quale difensore dell'INPS).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 1, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)