Sez. L, Sentenza n. 20005 del 07/10/2004 (Rv. 577562 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa a prestazioni di particolare impegno professionale dei medici specialisti ambulatoriali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, o per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un medico specialista ambulatoriale per la branca di radiologia, volta a conseguire l'indennità prevista dall'art. 17 D.P.R. 29 luglio 1996 n. 500 per le prestazioni di particolare impegno professionale avendo escluso la cumulabilità del normale compenso orario e di quello aggiuntivo, a fronte dell'unica prestazione pattuita, relativa all'espletamento di esami ecografici).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, DPR 29/07/1996 num. 500 art. 16, DPR 29/07/1996 num. 500 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)