diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8072 del 27/04/2004 (Rv. 572377 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Contrattazione collettiva - Complessità della materia regolata - Conseguenze sul piano ermeneutico - Criterio della interpretazione complessiva delle clausole - Preminenza - Interpretazione letterale - Limiti - Fattispecie in tema di interpretazione della disciplina negoziale vigente per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati con l'INAIL.
Stato
decisa il 2004-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572377-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nella interpretazione della disciplina contrattuale collettiva - che è spesso articolata su diversi livelli e regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza di molteplici profili della posizione lavorativa, assume rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., dell'interpretazione complessiva delle clausole, mentre il criterio letterale, che pure costituisce il punto di partenza per una corretta interpretazione di ogni contratto, ha una minore attitudine ad evidenziare l'effettivo intento delle parti sociali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla regolamentazione del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali dell'INAIL - regolamentazione costituita dal d.P.R. 28 settembre 1990, n. 316, recepito, con adattamenti, da delibera del medesimo Istituto, delibera avente natura negoziale - aveva ritenuto, sulla base della interpretazione logico sistematica degli artt. 18 e 19 dell'Accordo, che la estensione agli specialisti ambulatoriali delle prestazioni normalmente previste per gli assistenti e gli aiuti medici legali dell'INAIL fosse stata disposta allo specifico scopo di ricomprendere le suddette prestazioni nell'ambito di quelle che normalmente avrebbero dovuto essere svolte dagli specialisti - convenzionati con l'Istituto, escludendo quindi la possibilità di uno specifico compenso per esse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363, DPR 28/09/1990 num. 316, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)