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Sez. L, Sentenza n. 471 del 22/01/1996 (Rv. 495530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura conferita, ex art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., a nome di società o ente collettivo - Illegibilità della sottoscrizione e non identificabilità del soggetto conferente - Irritualità della procura - Configurabilita - Rilevabilità d'ufficio - Necessità - Acquiescenza della parte interessata - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Incidendo sulla validità del rapporto processuale, l'irritualità della procura speciale conferita per la proposizione del ricorso per cassazione va rilevata d'ufficio (con conseguente declaratoria dell'inammissibilità del ricorso), indipendentemente dall'eccezione della parte interessata (di cui è irrilevante un eventuale comportamento acquiescente), anche nel caso in cui tale irritualità dipenda, nel conferimento di procura nelle forme di cui all'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ. a nome di società o ente collettivo, dalla impossibilità di rilevare dagli atti l'identità della persona fisica conferente, per la mancanza della relativa precisazione nell'intestazione del ricorso, l'illeggibilità della firma e la mancata produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. di atti (già esistenti al momento del conferimento della procura) da cui sia desumibile il riferimento della qualità di rappresentante della società o dell'ente collettivo ad una ben individuata persona fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)