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Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 13/05/1995 (Rv. 492255 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE | Operatività nella disciplina dell'edilizia antisismica contenuta negli art. 6 e 8 della legge n. 1684 del 1962 - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492255-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE

Anche nella disciplina dell'edilizia antisismica contenuta negli artt. 6 e 8 legge 26 novembre 1962 n. 1684 è integralmente accolto il principio della prevenzione espresso negli artt. 875 e 877 cod. civ., con la conseguenza che nelle zone in cui si applica l'art. 8 della legge predetta il proprietario di un fondo non ancora edificato non ha diritto di opporsi alla costruzione eretta nel fondo del vicino a meno di m. 3 di distanza dal confine comune, dovendo in tal caso, qualora voglia costruire, arretrarsi fino a lasciare il prescritto intervallo di isolamento di m. 6 ovvero erigere la propria fabbrica in aderenza a quella preesistente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)