Sez. 2, Sentenza n. 3352 del 02/11/1974 (Rv. 371860 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA NORMATIVA - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE DAL CONFINE - FACOLTA DEL VICINO - LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA NORMATIVA - PRINCIPIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE DAL CONFINE - FACOLTA DEL VICINO - LIMITI.*
In tema di disciplina dell'edilizia antisismica, l'art 12 della legge 22 novembre 1937 n 2105 ha accolto il principio della prevenzione (vigente anche ai sensi della successiva legge 25 novembre 1962 n 1684), per cui chi per primo innalzi un edificio, quando non fabbrichi sul confine o lasci una distanza da questo inferiore a quella prescritta in materia, determina con il suo comportamento le residue facolta di scelta del vicino, il quale, se voglia a sua volta costruire, deve arretrarsi sino a realizzare il prescritto intervallo di isolamento tra edifici ovvero fabbricare in aderenza a quello preesistente. (V 3581'72, mass n 361576; 2566'69, mass n 342155; 2843'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Regio Decr. Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)