Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 12/12/1972 (Rv. 361576 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1684 DEL 1962 - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - COSTRUZIONE A MENO DI TRE METRI DAL CONFINE - OPPOSIZIONE DEL VICINO - PRECLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISCIPLINA EX LEGGE N 1684 DEL 1962 - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - APPLICABILITA - COSTRUZIONE A MENO DI TRE METRI DAL CONFINE - OPPOSIZIONE DEL VICINO - PRECLUSIONE.*
Anche nella disciplina dell'edilizia antisismica contenuta negli artt 6 e 8 della legge 25 novembre 1962 n 1684 e integralmente accolto il principio della prevenzione espresso negli artt 875 e 877 cod civ. pertanto, nelle zone in cui si applica l'art 8 della legge predetta, il proprietario di un fondo non ancora edificato non ha diritto di opporsi alla costruzione eretta nel fondo del vicino a meno di tre metri di distanza dal confine comune. (V 1468'72, mass n 358112; 337'70, mass n 345230; (V 2566'69, mass n 342155; contra 2300'72, mass n 359651).*
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 6, Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 8, Cod. Civ. art. 877, Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)