Sez. 2, Sentenza n. 43666 del 08/09/2016 Cc. (dep. 14/10/2016) Rv. 267772 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Udienza preliminare - Ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio - Decorrenza "ex novo" dei termini di durata massima - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di estinzione della custodia cautelare per il decorso dei termini di durata massima, i termini stabiliti dall'art. 303, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per la fase che inizia con l'esecuzione della misura cautelare e si conclude con il provvedimento che dispone il giudizio, non decorrono nuovamente qualora, nel corso dell'udienza preliminare, il giudice - ritenendo che per il reato contestato debba procedersi con citazione diretta a giudizio - pronunci ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., per l'emissione del decreto di citazione. (In motivazione, la S.C. ha escluso la configurabilità di una regressione del procedimento idonea a determinare una nuova decorrenza dei termini di custodia, ai sensi del comma secondo del predetto art. 303, in quanto l'ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. è emessa nel corso di una unica fase, ancora non conclusa, comprendente sia le indagini preliminari che l'udienza preliminare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 sexies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)