Sez. 5, Sentenza n. 20080 del 23/03/2001 Cc. (dep. 16/05/2001) Rv. 218887 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio - Restituzione degli atti al pubblico ministero - Regressione del procedimento e nuovo decorso dei termini di custodia cautelare - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Ai fini della regressione del procedimento -che determina nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare- deve farsi riferimento al concetto di fase in senso proprio, così come individuata al comma primo dell'art. 303 cod. proc.pen.La prima di dette fasi, comprendendo gli atti compiuti fino alla emissione del decreto che dispone il giudizio, include tanto le indagini preliminari, quanto la udienza preliminare, senza possibilità di distinguere, al suo interno, alcuna articolazione in sotto-fasi distinte; ne consegue che la mancata emissione -nei termini previsti- del decreto che dispone il giudizio, impedisce il passaggio alla fase successiva del procedimento, il quale, pertanto, non può subire regressione alcuna e non può determinare nuova decorrenza della custodia cautelare. (Fattispecie in cui il GUP, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, aveva restituito gli atti al Pubblico ministero).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)