Sez. 2, Sentenza n. 1221 del 19/05/1969 Ud. (dep. 14/10/1969) Rv. 112955 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - RICETTAZIONE - PRESUPPOSTI DEL FATTO -MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA PROVA - FORMULA ASSOLUTORIA DUBITATIVA - ESCLUSIONE - FORMULA PIENA - NECESSITA.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - RICETTAZIONE - PRESUPPOSTI DEL FATTO -MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA PROVA - FORMULA ASSOLUTORIA DUBITATIVA - ESCLUSIONE - FORMULA PIENA - NECESSITA.*
In tema di ricettazione, ove la prova della illegittima provenienza delle cose acquistate o ricevute manchi o sia insufficiente, il delitto di cui all'art 648 cod pen non e configurabile e l'imputato deve essere assolto con la formula 'perche il fatto non sussistè e non con quella dubitativa, la quale ultima presuppone la sussistenza del dubbio in ordine agli elementi intrinseci del reato (l'elemento materiale e quello psicologico) e non in ordine ai presupposti del fatto costitutivo del reato stesso. (Conf 104456, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)