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Sez. L, Sentenza n. 2472 del 23/05/1989 (Rv. 462840 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE PER CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - AZIONE ESERCITATA DALLO IMPRENDITORE - ACCERTAMENTI RELATIVI - QUALITÀ IMPRENDITORIALE - INSUFFICIENZA - SUSSISTENZA DI ELEMENTI CIRCA LA REDDITIVITÀ DEL DENARO INVESTITO ED IL RICORSO AL MERCATO DEL CREDITO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1989-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462840-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE PER CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - AZIONE ESERCITATA DALLO IMPRENDITORE - ACCERTAMENTI RELATIVI - QUALITÀ IMPRENDITORIALE - INSUFFICIENZA - SUSSISTENZA DI ELEMENTI CIRCA LA REDDITIVITÀ DEL DENARO INVESTITO ED IL RICORSO AL MERCATO DEL CREDITO - NECESSITÀ.*

La qualità d'imprenditore rivestita dal soggetto che agisce per la restituzione di somme indebitamente corrisposte per contributi agricoli unificati non è sufficiente ai fini dell'affermazione del diritto del medesimo al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., in quanto - atteso che, per il creditore esercente una attività imprenditoriale, l'esistenza e l'ammontare del danno predetto sono desumibili facendo riferimento o al risultato medio dell'attività in un certo periodo o al costo del denaro - occorre accertare, oltre la qualità imprenditoriale, anche la sussistenza, in relazione rispettivamente al primo ed al secondo dei criteri suindicati, degli elementi necessari a stabilire la redditività del denaro investito nell'impresa e delle condizioni atte a far presumere, secondo la normale gestione finanziaria dell'impresa, il ricorso al mercato del credito. (V 2368/86, mass n 445493; (V 2318/83, mass n 427168; (V 3776/79, mass n 400219).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)