Sez. U, Sentenza n. 2318 del 30/03/1983 (Rv. 427168 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI - FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO DIPENDENTE DALLA SVALUTAZIONE MONETARIA - MEZZI PROBATORI - FATTI NOTORI ED ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA.*
Al fine del riconoscimento del maggior danno derivante dalla sopravvenuta svalutazione della moneta, secondo la previsione dello art. 1224 secondo comma cod. civ., in caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria, è affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice del merito che neghi la sussistenza della relativa prova, pure sotto il profilo dei fatti notori e delle presunzioni semplici, dopo aver riconosciuto la qualità di imprenditore del creditore, trattandosi di circostanza che impone la valutazione, al fine indicato, della redditività del denaro che l'imprenditore avrebbe potuto destinare agli ordinari investimenti aziendali. (V 3006/81, mass n 413554; (V 341/80, mass n 403734).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)