diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1411 del 19/02/1999 (Rv. 523401 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO | Domanda di arretramento della costruzione illegittima e di rimessione in pristino - Sentenza di condanna alla demolizione - Vizio di ultrapetita - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523401-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO

Non sussiste il vizio di ultrapetita se il giudice, richiesto dell'arretramento e riduzione in pristino di una costruzione perché in violazione delle distanze legali, ne ordina la demolizione, attività materiale necessaria per realizzare l'arretramento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)