Sez. 3, Sentenza n. 716 del 24/02/1975 (Rv. 374057 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - NATURA - SOSPENSIONE EX LEGGE N 1141 DEL 1966 (PER ALLUVIONE) - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE - NATURA - SOSPENSIONE EX LEGGE N 1141 DEL 1966 (PER ALLUVIONE) - INAPPLICABILITA.*
Il termine a comparire ha carattere dilatorio. Pertanto, ad esso non si applica la sospensione dei termini di prescrizione e dei termini perentori e convenzionali, i quali importino decadenza da ogni diritto, Azione ed eccezione, scaduti o da scadere durante il periodo di tre mesi dal giorno dell'alluvione del 3 novembre 1966, di cui al DL 7 novembre 1966, n 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966 n 1141. (Conf 2892/72, mass n 360620).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 313 com. 2 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1141 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)