Sez. L, Sentenza n. 1173 del 15/02/1996 (Rv. 495860 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Previsione contrattuale di sanzione non espulsiva per una determinata mancanza - Valutazione più grave del comportamento da parte del giudice - Condizioni - Fattispecie di difformità tra il comportamento accertato e quello previsto dal contratto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamenti disciplinari, deve escludersi che, ove un determinato comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia contemplato dal contratto collettivo come integrante una specifica infrazione disciplinare cui corrisponda una sanzione conservativa, essa possa formare oggetto di una autonoma e più grave valutazione da parte del giudice, a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata rigettata la domanda del lavoratore, dipendente di un'impresa telefonica, rilevando che lo stesso non aveva addotto alcun elemento a sostegno della decisività di una clausola contrattuale relativa all'uso non autorizzato delle linee sociali per la trasmissione di notizie non inerenti al servizio, a fronte dell'addebito di avere irregolarmente fatto usufruire un terzo di una comunicazione telefonica, addebitandone il costo su un diverso utente).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2019
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)