Sez. L, Sentenza n. 6285 del 02/07/1994 (Rv. 487275 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Equo indennizzo - Riconoscimento della causa di servizio - Tardiva presentazione della domanda - Decadenza ex art. 38 D.M. n. 2716 del 1958 - Sanatoria prevista dall'art. 11, secondo comma, legge n. 564 del 1981 - Applicabilità - Condizioni.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
La sanatoria prevista dall'art. 11, secondo comma, della legge 6 ottobre 1981 n. 564 è applicabile anche all'ipotesi di tardiva presentazione della domanda di riconoscimento della causa di servizio e, quindi, anche alla decadenza ex art. 38 D.M. 19 dicembre 1958 n. 2716, emanato dal Ministro dei Trasporti ai sensi dell'art. 209 della legge 26 marzo 1958 n. 425, sempreché la domanda sia stata prodotta dall'interessato o dai suoi aventi causa anteriormente all'entrata in vigore di quella legge, ovvero nel semestre successivo, ed alla sola condizione che l'infermità o le lesioni si siano manifestate posteriormente alla prevista data del 30 giugno 1956.
Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209, Decr. Minist. Trasporti 19/12/1958 num. 38 art. 2716, Legge 06/10/1981 num. 564 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)