Sez. 3, Sentenza n. 8776 del 27/04/2005 (Rv. 581713 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Sentenza di retratto agrario - Natura di sentenza d'accertamento - Litisconsorzio necessario con il proprietario del fondo - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La sentenza che provvede sulla domanda di retratto agrario ha carattere di accertamento in ordine alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo, e, poichè l'alienante non ha interesse giuridico a tale modifica soggettiva, esso non è litisconsorte necessario nel relativo giudizio e non ha diritto alla comunicazione della rinuncia all'azione di riscatto da parte del retraente. (Nella specie il venditore aveva impugnato la declaratoria di cessazione della materia del contendere conseguente alla rinuncia, non comunicatagli, all'azione di riscatto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)