Sez. 3, Sentenza n. 534 del 19/01/2000 (Rv. 532944 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Sentenza di retratto agrario - Natura di sentenza d'accertamento - litisconsorzio necessario con il proprietario del fondo - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
La sentenza che provvede sulla domanda di retratto agrario ha carattere di accertamento in ordine alla sostituzione del retraente all'acquirente del fondo, e poiché l'alienante non ha interesse giuridico a tale modifica soggettiva, esso non è litisconsorte necessario nel relativo giudizio, mentre si verifica un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ove il giudizio si svolga anche in contraddittorio dell'alienante del fondo perché contro quest'ultimo il retrattato ha proposto domanda di danni, rimanendo i due giudizi (quello tra retraente e retrattato da una parte e quello tra retrattato e venditore dall'altro) del tutto autonomi.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST., Legge 08/01/1971 num. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)