Sez. 3, Sentenza n. 104 del 05/01/1966 (Rv. 320208 - 01)
COMODATO - IN GENERE - PRECARIO DI IMMOBILI - REVOCABILITA.*
COMODATO - IN GENERE - PRECARIO DI IMMOBILI - REVOCABILITA.*
Il godimento di tutto o parte dell'immobile locato, concesso a terzi a titolo di ospitalita o di cortesia da parte del conduttore, non realizza se non un rapporto di comodato precario, come tale revocabile ad nutum dal concedente. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)