Sez. L, Sentenza n. 4851 del 20/09/1979 (Rv. 401465 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - NOZIONE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La giusta causa del recesso in tronco, ai sensi dell'art 2119 cod civ, consiste in un fatto, non necessariamente identificabile in un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, caratterizzato da gravita valutata concretamente in relazione al singolo rapporto e alle sue concrete modalita, tale da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto. Il giudice del merito deve, pertanto, inquadrare l'addebito contestato nelle specifiche modalita del rapporto, tenuto conto dei soggetti e delle loro relazioni reciproche, della qualita e del contenuto dell'attivita lavorativa e della eventuale particolare fiducia ad essa connessa, della natura del fatto contestato, esaminato, non soltanto nel suo contenuto obiettivo, ma anche in quello soggettivo ed intenzionale, compresa la valutazione di precedenti comportamenti e la possibilita che Atti successivi siano idonei a diminuirne la gravita, nonche di tutti gli altri elementi idonei, nel suo prudente apprezzamento, ad integrare il processo di adeguamento dell'enunciato legislativo alla realta concreta. (V 2689/77, mass n 386343; (V 1881/69, mass n 341024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)