Sez. L, Sentenza n. 203 del 12/01/1983 (Rv. 425029 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - IDONEITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE A FAR VENIRE MENO LA FIDUCIA DEL DATORE NEL PRESTATORE DI LAVORO - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - IDONEITÀ DEL COMPORTAMENTO DEL LAVORATORE A FAR VENIRE MENO LA FIDUCIA DEL DATORE NEL PRESTATORE DI LAVORO - APPREZZAMENTO DI FATTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Il licenziamento per giusta causa in tanto può considerarsi legittimo in quanto, valutato ogni aspetto del singolo caso concreto, con riferimento anche all'ambiente di lavoro nel quale esso si è verificato, la Mancanza di cui il dipendente si è reso colpevole riveste una gravità tale che qualsiasi altra sanzione disciplinare risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro, per l'idoneità della Mancanza stessa e far venire meno la fiducia di questi nel prestatore di lavoro, la quale costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti nel rapporto di lavoro. Tali valutazioni si risolvono, peraltro, in apprezzamenti di fatto demandati al giudice di merito ed incensurabili in Sede di legittimità se congruamente motivati. (V 2691/80, mass n 406472; (V 4851/79, mass n 401465; (V 62/75, mass n 373207).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)