Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 28/05/1969 (Rv. 341024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GRAVITA DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN TRONCO (O PER GIUSTA CAUSA) - GRAVITA DELLE INFRAZIONI DEL LAVORATORE - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Il giudizio circa la gravita delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la la loro attitudine a costituire giusta causa di licenziamento in tronco si risolve in un apprezzamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in Sede di legittimita. (V. 4057-68, massima n. 337686 1812-68, massima n. 333731 2916-67, massima n. 330570 2063-67, massima n. 329149).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)