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Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 12/12/1980 (Rv. 410157 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI ONORARI IN MISURA INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410157-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI ONORARI IN MISURA INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI.*

A norma dell'art 4 del DM 2 aprile 1965 e consentito al giudice di liquidare compensi professionali inferiori al minimo della tariffa sia nei confronti della parte soccombente, sia nei rapporti tra il cliente e il suo patrono. Tuttavia, l'Esercizio della facolta di deroga trova il suo indefettibile presupposto nella esibizione al giudice, cui la liquidazione viene devoluta, del parere del competente consiglio dell'ordine, ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, nella esibizione della richiesta del detto parere e dei documenti comprovanti il ricorso alla disciplina della messa in mora degli organi della pa. (Conf 3684/80 mass n 407553; (Conf 3777/80 mass n 407620).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 02/04/1965 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)