Sez. 2, Sentenza n. 106 del 07/01/1981 (Rv. 410504 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI -TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI ONORARI IN MISURA INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI -TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE DI ONORARI IN MISURA INFERIORE AL MINIMO TARIFFARIO - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI.*
A norma dell'art 4 del DM 2 aprile 1965 e consentito al giudice di liquidare compensi professionali inferiori al minimo della tariffa sia nei confronti della parte soccombente, sia nei rapporti tra il cliente e il suo patrono. Tuttavia, l'Esercizio della facolta di deroga trova il suo indefettibile presupposto nella esibizione al giudice, cui la liquidazione viene devoluta, del parere del competente consiglio dell'ordine, ovvero, in caso di inerzia di quest'ultimo, nell'esibizione della richiesta del detto parere e dei documenti comprovanti il ricorso alla disciplina della messa in mora degli organi della pubblica amministrazione. (Conf 3684/80, mass n 407553; (Conf 3777/80, mass n 407620; (Conf 6402/80, mass n 410157).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 60 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 02/04/1965 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)