Sez. 2, Sentenza n. 974 del 14/03/1975 (Rv. 374375 - 01)
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - NOZIONE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - ELEMENTO OGGETTIVO - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI - NECESSITA.*
BENI - PERTINENZE - IN GENERE - NOZIONE - COSTITUZIONE DEL VINCOLO - TRA IMMOBILE ED IMMOBILE - ELEMENTO OGGETTIVO - ELEMENTO SOGGETTIVO - ESTREMI - NECESSITA.*
Ai sensi dell'art 817 cod civ sono pertinenze le cose che, pur conservando la loro natura e la loro individualita fisica, sono assoggettate, in modo attuale e permanente, a servizio od ornamento di un'altra cosa per renderne possibile una migliore utilizzazione ovvero per aumentarne il decoro. Nel relativo rapporto, che puo intercorrere anche tra due cose immobili, il collegamento tra la cosa principale e quella accessoria e preso dalla legge in considerazione non come rapporto di connessione materiale, ma come rapporto economico-giuridico di strumentalita e complementarita funzionale, costituito da chi sia proprietario dell'una e dell'altra cosa o titolare di un diritto reale su entrambe. Ne deriva che per l'esistenza del vincolo pertinenziale sono necessari non soltanto un elemento oggettivo, nel senso che un bene (cosa accessoria) deve essere destinato a servizio o ad ornamento di un altro bene (cosa principale), ma anche un elemento soggettivo, nel senso che tale destinazione deve rispondere all'effettiva volonta dell'avente diritto, di creare il suddetto vincolo di strumentalita o complementarita funzionale. (V 987/71, mass n 350946; 3467/68, mass n 336604).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)