Sez. 3, Sentenza n. 6506 del 15/12/1980 (Rv. 410283 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - INDIVIDUAZIONE - PROSPETTAZIONE DELLA DOMANDA - RILEVANZA - DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE UN DIRITTO ALTRUI O AD OTTENERE UNA PRONUNCIA CONTRO UN SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONI RELATIVE ALLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO- ATTINENZA AL MERITO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO ED AL CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - INDIVIDUAZIONE - PROSPETTAZIONE DELLA DOMANDA - RILEVANZA - DOMANDA DIRETTA A FAR VALERE UN DIRITTO ALTRUI O AD OTTENERE UNA PRONUNCIA CONTRO UN SOGGETTO ESTRANEO AL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - LEGITTIMAZIONE - INSUSSISTENZA - QUESTIONI RELATIVE ALLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO- ATTINENZA AL MERITO - CONSEGUENZE - FATTISPECIE RELATIVA ALLA MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO ED AL CONSEGUENTE PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA TITOLARITA PASSIVA DEL RAPPORTO GIURIDICO.*
La legittimazione alla causa puo risultare soltanto dalla prospettazione della domanda, potendo rilevarsene il difetto quando questa sia formalmente intesa a far valere un diritto altrui o ad ottenere una pronuncia contro un soggetto assunto come estraneo al rapporto dedotto in giudizio. Le questioni relative alla titolarita del rapporto dedotto in giudizio sono invece di merito, rientrano nella disponibilita delle parti e vengono coperte dal giudicato per mancata impugnazione in ordine al loro punto specifico. (nella specie, il giudice d'appello aveva respinto l'eccezione di difetto della titolarita passiva del rapporto, qualificandola come attinente al merito e non gia alla legittimazione alla causa, ed osservando che essa era stata sollevata nel corso dello stesso giudizio d'appello anziche nell'atto d'impugnazione, essendo cosi passata in giudicato, sul punto, la sentenza di primo grado. La Corte ha confermato, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 2161/77 mass n 385889).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)