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Sez. 3, Sentenza n. 2161 del 25/05/1977 (Rv. 385889 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - ATTIVA - CONDIZIONI - EFFETTIVA TITOLARITA DEL DIRITTO CONTROVERSO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385889-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - ATTIVA - CONDIZIONI - EFFETTIVA TITOLARITA DEL DIRITTO CONTROVERSO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Legittimato attivamente ad causam e colui che si attribuisce la soggettivita attiva del rapporto giuridico controverso, e, pertanto, la condizione perche si riconosca all'attore la legittimazione ad agire e che egli si sia affermato titolare del diritto controverso, non che lo sia effettivamente, perche, qualora resti accertato che il diritto controverso in realta non spetta a lui, la domanda dovra essere rigettata per infondatezza e non per Mancanza della legittimazione ad agire. (Conf 3303/75, mass n 377427).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)