Sez. 2, Sentenza n. 4277 del 21/07/1984 (Rv. 436204 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - CONSEGUENZE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO - CONSEGUENZE - LIMITI.*
Mentre la legittimazione ad causam, costituendo una condizione dell'Azione, intesa come diritto potestativo di ottenere una qualsiasi decisione di merito, è riscontrabile d'ufficio, in ogni stato e grado, alla stregua della prospettazione della domanda, potendosene rilevare il difetto quando questa sia formalmente diretta a far valere un diritto altrui o ad ottenere una pronuncia contro un soggetto estraneo al rapporto dedotto in giudizio, le questioni sull'appartenenza all'attore del diritto controverso e sulla titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa attengono al merito e sono affidate alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che sono riesaminabili in grado d'appello solo quando la parte interessata abbia impugnato sul punto la decisione di primo grado. (V 6506/80, mass n 410283, sulla seconda parte; (V 168/80, mass n 403559, sulla parte prima; (V 5108/77, mass n 388721, sulla parte prima; (V 2167/77, mass n 385889, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)