Sez. 2, Sentenza n. 1166 del 14/04/1972 (Rv. 357617 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE - DIRITTO ALLE SPESE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - COSTITUZIONE DEL RESISTENTE - PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE - DIRITTO ALLE SPESE - LIMITI.*
L'inammissibilita del controricorso per decorrenza del termine di cui al primo comma dell'art 370 cod proc civ, non e causa di illegittimita della Costituzione del resistente, il quale puo partecipare alla discussione orale. In tal caso, peraltro, ove venga respinto il ricorso, vanno esclusi dal rimborso delle spese del giudizio di Cassazione da lui sopportate, gli onorari di avvocato relativi al controricorso ed a memorie difensive. (V 3966'69, mass n 344403; 1371'69, mass n 340099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)