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Sez. L, Sentenza n. 926 del 01/04/1974 (Rv. 368829 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - AD OPERA DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - CONSEGUENZE - SPESE ED ONORARI RELATIVI AL CONTRORICORSO E ALLE MEMORIE ILLUSTRATIVE - IRRIPETIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368829-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - AD OPERA DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO INCOMPETENTE - NULLITA - INAMMISSIBILITA DEL CONTRORICORSO - CONSEGUENZE - SPESE ED ONORARI RELATIVI AL CONTRORICORSO E ALLE MEMORIE ILLUSTRATIVE - IRRIPETIBILITA.*

La notificazione del controricorso nel giudizio di Cassazione, eseguita da un ufficiale giudiziario competente per una circoscrizione diversa da quella di Roma, e nulla e comporta la inammissibilita dell'atto, che non puo ritenersi sia stato notificato ritualmente nei termini di legge. Peraltro, tale inammissibilita non impedisce al resistente di costituirsi in giudizio ed al suo difensore, munito di mandato, di partecipare alla discussione orale; e l'unica conseguenza di detta inammissibilita e quella che, in caso di rigetto del ricorso, vanno esclusi dal rimborso delle spese del giudizio gli onorari difensivi relativi al controricorso ed alle eventuali memorie illustrative. (V 1166'72, mass n 357617; 1199'66, mass n 322400).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)