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Sez. 2, Sentenza n. 10775 del 03/12/1996 (Rv. 501008 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE | Rinuncia (all'azione di riduzione) - Forma.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501008-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE

Il requisito di forma previsto dall'art. 519 cod. civ. per la rinuncia alla eredità non è applicabile per la rinuncia alla azione di riduzione del legittimario pretermesso, che acquista la qualità di legittimato alla eredità solo dalla sentenza che accoglie la domanda di riduzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 553

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)