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Sez. 2, Sentenza n. 4230 del 07/05/1987 (Rv. 452982 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - RINUNCIA - TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452982-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMI - IN GENERE - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE - RINUNCIA - TACITA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il legittimario leso può rinunciare all'Azione di riduzione delle Disposizioni lesive della sua quota di riserva, senza che accorra un'espressa manifestazione di volontà essendo sufficiente una rinuncia tacita ancorché in base a un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione. (nella specie, la suprema Corte, alla stregua del surriportato principio, ha ritenuto incensurabile la decisione dei giudici di merito i quali avevano escluso che potesse ravvisarsi rinuncia tacita all'Azione di riduzione nel fatto che i legittimari avevano chiesto la divisione giudiziale dei beni caduti nella successione "nel pieno rispetto della volontà testamentaria", ed ignorando la lesione della loro quota di riserva). (V 3299/62, mass n 254843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 553, Cod. Civ. art. 554 CORTE COST., Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)