Sez. L, Sentenza n. 1045 del 10/02/1984 (Rv. 433211 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI - RISARCIMENTO DEI DANNI - DIRITTO DEL LAVORATORE INGIUSTAMENTE RIFIUTATO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE - AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - ILLEGITTIMITÀ - LIMITI - RISARCIMENTO DEI DANNI - DIRITTO DEL LAVORATORE INGIUSTAMENTE RIFIUTATO.*
In forza della legge 28 aprile 1949 n. 264 (provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), richiamata dagli artt. 33 e 34 dello statuto dei lavoratori, ogniqualvolta il prestatore d'opera è assegnato al lavoro dal collocatore, il datore di lavoro - che abbia fatto la richiesta per categoria e qualifica professionale - non può rifiutarne l'assunzione, tranne che si tratti di lavoratore che lo stesso datore di lavoro abbia precedentemente licenziato per giusta causa. Fuori di tale ipotesi, il lavoratore ingiustamente rifiutato ha diritto al risarcimento dei danni, dovendo tale atteggiamento del datore di lavoro considerarsi come violazione di un Obbligo al quale egli è tenuto per legge. (Conf 3543/54).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 art. 15, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)