Sez. L, Sentenza n. 6799 del 18/11/1986 (Rv. 448912 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - SPECIALE EMOLUMENTO EROGATI PER IL SECONDO - CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE NEL PREDETTO CALCOLO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA - TRASFERTA E TRASFERIMENTO - DISTINZIONE - SPECIALE EMOLUMENTO EROGATI PER IL SECONDO - CARATTERE RETRIBUTIVO - INCLUSIONE NEL PREDETTO CALCOLO - NECESSITÀ - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TRASFERTA FORFETTIZZATA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL.*
L'istituto della trasferta presuppone che lo spostamento del lavoratore sia determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro; pertanto non ricorre la situazione di fatto presupposta da tale istituto allorché la prestazione lavorativa deve essere eseguita, normalmente e sistematicamente, in località diverse da quella dove ha Sede l'azienda con la conseguenza che ha natura retributiva - e va quindi inclusa nella base di calcolo dell'indennità di anzianità ex artt. 2120 e 2121 cod. civ. (nel regime anteriore alla legge n. 297 del 1982) - lo speciale emolumento che eventualmente sia previsto dalla contrattazione collettiva per compensare la peculiare connotazione di tale prestazione lavorativa. (nella specie la S.C. ha confermato, in tale parte, la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che l'indennità forfettizzata di trasferta, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti dell'ENEL, dovesse essere computata nella base di calcolo dell'indennità di anzianità). (V 1057/84, mass n 433211; (V 6208/83, mass n 430983).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)