Sez. L, Sentenza n. 7316 del 20/05/2002 (Rv. 554543 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Richiesta di comunicazione dei motivi del recesso - Motivazione - Specificità e completezza - Necessità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
La motivazione del licenziamento - nel caso in cui il lavoratore licenziato chieda al datore di lavoro la comunicazione dei motivi del recesso - deve essere sufficientemente specifica e completa, ossia tale da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento sì da poter esercitare un'adeguata difesa svolgendo ed offrendo idonee osservazioni o giustificazioni, dovendosi ritenere equivalente alla materiale omissione della comunicazione dei motivi la comunicazione che, per la sua assoluta genericità, sia totalmente inidonea ad assolvere il fine cui la norma tende. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto generica la comunicazione con la quale il datore di lavoro si era limitato a indicare, come ragione giustificatrice della intimazione di recesso, una asserita "riduzione del personale determinata dalla necessità di una più economica gestione dell'attività produttiva", senza nulla aggiungere circa la ragione della scelta di sopprimere specificamente il posto di lavoro cui era addetto il ricorrente.)
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)