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Sez. L, Sentenza n. 11497 del 23/12/1996 (Rv. 501512 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE | Tutela obbligatoria - Mancata tempestiva comunicazione dei motivi ex art. 2 legge n. 604 del 1966 - Inefficacia - Conseguenze - Esclusione della nullità del licenziamento - Obbligo di riassunzione o, in alternativa, di pagamento dell'indennità di cui all'art. 8 legge suddetta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501512-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - IN GENERE

È inefficace il licenziamento ove il datore di lavoro, a seguito della richiesta del lavoratore licenziato, ometta di comunicargli tempestivamente (entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto di interpello) i motivi del suo recesso, in tal modo violando la prescrizione dettata dall'art. 2 della legge n.604 del 1996, non diversamente dall'ipotesi in cui si limiti ad una comunicazione che per la sua assoluta genericità sia del tutto inidonea e quindi risulti essere equivalente alla mancata comunicazione. Le conseguenze di tale inefficacia - essendo questa dipendente dalla mancanza di elementi esterni alla struttura negoziale e non già di elementi essenziali e costitutivi dell'atto, come nell'ipotesi (anch'essa prevista dall'art. 2 cit.) del licenziamento privo del requisito della forma scritta, che è affetto da nullità ed è in ogni caso inidoneo a risolvere il rapporto - vanno rinvenute nella disciplina speciale sui licenziamenti individuali e quindi, in caso di rapporto di lavoro ricadente nell'area della tutela cosiddetta obbligatoria (e non già reale), segnatamente nell'obbligo di riassunzione o, in alternativa, di corresponsione dell'indennità a ristoro del danno subito, come previsto (e nella misura stabilita) dall'art. 8 della legge n.604 del 1966 citata; disposizione questa che, seppur riferita testualmente all'ipotesi della mancanza del requisito sostanziale della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, è suscettibile di interpretazione estensiva fino a comprendere anche l'ipotesi della mancanza del requisito formale, quale quello della suddetta comunicazione tempestiva dei motivi del recesso, non diversamente dall'ipotesi del mancato rispetto delle garanzie del contraddittorio nel caso di licenziamento disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)