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Sez. L, Sentenza n. 6307 del 04/05/2001 (Rv. 546463 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Incompatibilità del monopolio pubblico del collocamento con l'ordinamento comunitario ex sentenza della Corte di giustizia in causa n. 55/96 - Facoltà generalizzata di richiesta nominativa ex art. 25 legge n. 223 del 1991 (disciplina anteriore alla riforma ex D.L. n. 510 del 1996 convertito nella legge n. 608 del 1996) - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546463-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 25 della legge n. 223 del 1991, che ha reso generale la facoltà dei datori di lavoro di effettuare richieste nominative agli uffici di collocamento (e fino a che la materia non è stata diversamente regolata dall'art. 9 bis del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996), la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea 11 dicembre 1997, resa nella causa n. 55/96, impone al giudice italiano di disapplicare la normativa nazionale sul divieto di mediazione privata e sul correlato divieto di assunzione non "per il tramite" degli uffici di collocamento, ove sia accertata la ricorrenza dei presupposti ivi indicati per la violazione degli art. 90, n. 1, e 86 del Trattato. Ed infatti la disposizione di cui al citato art. 25 non esclude che il controllo pubblico, sia pure imposto ed effettuato in relazione ad una privata e preventiva individuazione dei lavoratori assunti o da assumere, se da un lato lascia apparentemente cadere la abrogata "burocratica mediazione", dall'altro si qualifica alla stregua di un residuo abuso della posizione dominante degli uffici di collocamento, perpetuando una indiretta reviviscenza del sistema burocratico precedente, atteso che all'obbligo della comunicazione può seguire anche il diniego di assunzione da parte della P.A. e che comunque la sanzione amministrativa, prevista in caso di trasgressione a siffatto obbligo, si configura come una indiretta restrizione dell'autonomia datoriale.

Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 25, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 86, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 90, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)