diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3907 del 20/04/1999 (Rv. 525548 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia - Esclusione della tutela reale - Possesso dei requisiti per conseguire la pensione di anzianità - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525548-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

La tutela reale nei confronti dei licenziamenti illegittimi (quale prevista dall'art. 18 legge 20 maggio 1970 n.300) non si applica - secondo il disposto dell'art. 4, comma secondo, legge 11 maggio 1990 n.108 - nei confronti dei prestatori lavoro ultrasessantenni i quali (senza avvalersi, ricorrendone i presupposti, dell'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro) siano in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia (e non già la pensione di anzianità), essendo la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia idonea ad incidere sul regime del rapporto di lavoro consentendo al datore di lavoro il recesso "ad nutum".

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)