Sez. L - , Sentenza n. 435 del 10/01/2019 (Rv. 652226 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Lavoratrice in età pensionabile in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità - Recedibilità "ad nutum" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nei confronti della lavoratrice in età pensionabile ed in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità non è consentito, da parte del datore di lavoro, il recesso "ad nutum", posto che solamente la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia incide sul regime del rapporto di lavoro, come desumibile dall'art. 4, comma 2, della l. n. 109 del 1990, norma insuscettibile di applicazione analogica, che, nell'escludere la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni aventi i requisiti pensionistici, fa riferimento ai presupposti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (e non di anzianità), solo al verificarsi dei quali il lavoratore ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità, entro un certo termine decadenziale, esercitando l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 9, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 2, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 all. A art. 1, Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6, Legge 26/02/1982 num. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)