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Sez. L, Sentenza n. 409 del 03/02/1975 (Rv. 373659 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DAL DLCPS N 1215 DEL 1947 E DAL DPR N 1136 DEL 1948 PER I RAPPORTI DI LAVORO IMPLICANTI RETRIBUZIONI A MESE ED IL RIPOSO DI SABATO.*
Stato
decisa il 1975-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373659-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DAL DLCPS N 1215 DEL 1947 E DAL DPR N 1136 DEL 1948 PER I RAPPORTI DI LAVORO IMPLICANTI RETRIBUZIONI A MESE ED IL RIPOSO DI SABATO.*

Sotto il vigore del DLCPS 3 ottobre 1947 n 1215 e del DPR 29 luglio 1948 n 1136, l'ammontare dei contributi dovuti dalle imprese industriali per assegni familiari, in relazione a stipendi mensili e nel caso in cui il lavoro non venisse prestato nei giorni di sabato, doveva essere calcolato non gia considerando senz'altro come retribuite le sole giornate di effettivo lavoro, ma accertando, attraverso un'attenta analisi degli accordi relativi alla misura degli stipendi, se questa era stata fissata indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro e, comunque, era rimasta indifferente alla variazione del ritmo lavorativo, ovvero se si riferiva, invece, ad una determinata quantita di lavoro. Nel primo caso, la retribuzione giornaliera, cui era commisurato il contributo, doveva essere determinata, dividendo lo stipendio mensile per il coefficiente ventisei, mentre, nel secondo caso, il contributo era dovuto in relazione al numero delle giornate effettivamente retribuite. Peraltro, qualora fosse stato accertato che le aziende avessero adottata la cosiddetta settimana corta, mediante distribuzione delle ore di lavoro del sabato negli altri giorni della settimana, la retribuzione doveva intendersi come riferita a tutti i giorni lavorativi compresi nel mese. (V 290/54; 272/52).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 03/10/1947 num. 1215, DPR 29/07/1948 num. 1136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)