Sez. L, Sentenza n. 5070 del 10/09/1981 (Rv. 415867 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - DETERMINAZIONE - ADOZIONE DELLA SETTIMANA CORTA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO DEL SABATO NEGLI ALTRI GIORNI DELLA SETTIMANA - CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI RISPETTO AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI SEI GIORNI FERIALI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - IMPONIBILE CONTRIBUTIVO - DETERMINAZIONE - ADOZIONE DELLA SETTIMANA CORTA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO DEL SABATO NEGLI ALTRI GIORNI DELLA SETTIMANA - CONSEGUENTE VARIAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI RISPETTO AL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELLA ATTIVITÀ LAVORATIVA NEI SEI GIORNI FERIALI - ESCLUSIONE.*
Ai sensi del d.l. C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1215 e del d.P.R. 29 luglio 1948, n. 1136 - le cui Disposizioni, per la Determinazione del numero delle giornate di retribuzione da prendere a base dell'imponibile contributivo, sono state richiamate in vigore dalla legge 26 ottobre 1970, n. 745 - l'adozione, da parte delle aziende, della cosiddetta settimana corta, mediante distribuzione delle ore di lavoro del sabato negli altri giorni della settimana, non comporta, rispetto alla pratica del sistema tradizionale di distribuzione dell'attività lavorativa nei sei giorni feriali, alcuna variazione di obblighi contributivi. (V. 4304/78, mass. N. 393666; (V. 98/77, mass. N. 383604; (V. 409/75, mass. N. 373659; (Conf. 5828/79, mass. N. 402488).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 03/10/1947 num. 1215, DPR 29/07/1948 num. 1136, Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)