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Sez. L, Sentenza n. 98 del 11/01/1977 (Rv. 383604 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - PAGAMENTO - SEI ASSEGNI ALLA SETTIMANA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SABATO NON LAVORATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383604-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - PAGAMENTO - SEI ASSEGNI ALLA SETTIMANA - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - SABATO NON LAVORATIVO - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Qualora, a parita di paga settimanale e di numero complessivo di ore lavorative settimanali, l'attivita del dipendente venga concentrata in soli cinque giorni, dal lunedi al venerdi, il sabato non costituisce un giorno festivo, ne di riposo aggiuntivo a quello domenicale, in quanto le relative ore lavorative vengono compiute nelle precedenti giornate, con prestazioni superiori a quelle ordinarie. Anche in tale ipotesi, pertanto, l'indennita di malattia, ai sensi delle norme dettate dal dllt 19 aprile 1946 n 213, va corrisposta dall'INAM sulla base di sei assegni giornalieri alla settimana, dal lunedi al sabato, da commisurarsi al 'salario medio giornalierĂ², che risulta dividendo per sei la retribuzione settimanale. (V 409/75, mass n 373659).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 19/04/1946 num. 213 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)