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Sez. 2, Sentenza n. 13594 del 17/12/1991 (Rv. 475087 - 01)

Competenza civile - Connessione di cause - Cumulo soggettivo | Instaurazione di un unico processo davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una delle parti - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1991-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475087-01

Competenza civile - Connessione di cause - Cumulo soggettivo

L'art. 33 cod. proc. civ. il quale consente all'attore nell'ipotesi di domande contro più persone, connesse per l'oggetto o per il titolo, che dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, in applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., di instaurare un unico processo davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti, postula secondo l'espressa previsione degli artt. 18 e 19 cit., che all'esercizio di detta facoltà non osti una diversa disposizione di legge, e pertanto non trova applicazione nel caso in cui sia prevista la competenza di un Foro speciale esclusivo, come avviene nelle ipotesi di cui all'art. 21 ("forum rei sitae" per le azioni reali immobiliari, salvo deroga convenzionale ai sensi dell'art. 29) ed in quella dell'art. 27 (opposizione all'esecuzione forzata) le quali rappresentano deroghe al criterio del Foro generale del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)